INTRASTAT

Il Sistema Intrastat garantisce l’assolvimento di due importanti funzione svolte precedentemente dalle dogane : la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. Sono obbligati alla compilazione dei modelli Intrastat i soggetti passivi Iva che pongono in essere scambi di beni comunitari, intendendo per tali i beni originari della Comunità europea. Sono quindi soggetti obbligati gli operatori residenti nello Stato, che effettuano acquisti e/o cessioni di beni comunitari.
Gli elenchi riepilogativi vanno presentati obbligatoriamente entro scadenze prefissate sulla base dell’ammontare degli scambi intracomunitari di beni, realizzati dal soggetto passivo nell’anno solare precedente, distintamente per le cessioni e per gli acquisti.
Tutti coloro che effettuano scambi intracomunitari hanno l’obbligo della trasmissione dei modelli Intra (cessioni/acquisti); per questo che la nostra clientela ci affida l’incarico di provvedere per loro conto in qualità di soggetti delegati alla trasmissione telematica dei suddetti modelli. In tal modo il cliente non dovrà preoccuparsi di alcuna formalità burocratica aggiuntiva in quanto ogni addempimento viene da noi svolto grazie all’integrazione con il servizio INTRA WEB, applicazione messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane.
Alcuni chiarimenti sul sistema intrastat
I termini per la presentazione degli elenchi sono così stabiliti:
- il 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili
- la fine del mese successivo (30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre e 31 gennaio dell’anno successivo) al periodo di riferimento per gli elenchi trimestrali (solo per le cessioni)
- il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento per gli elenchi annuali.
Se per la presentazione degli elenchi viene utilizzato il sistema telematico (EDI), le scadenze su indicate sono prorogate di 5 giorni.
L’omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat (ipotesi in cui ricade anche la ritardata presentazione degli stessi) costituisce una fattispecie espressamente prevista e sanzionata dall’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 1.032,00 per ciascun elenco. Tale sanzione viene ridotta alla metà in caso di presentazione degli elenchi nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo.
Appare opportuno sottolineare che l’omessa/irregolare/ritardata presentazione degli elenchi non è considerata una violazione “meramente formale” (che, in quanto tale, risulterebbe non punibile in forza dell’art. 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) poiché essa incide sull’attività di controllo da parte dell’ufficio finanziario, il quale non entrerebbe in possesso di dati relativi a operazioni intracomunitarie di rilevanza fiscale. La violazione viene constatata dall’ufficio doganale abilitato a ricevere gli elenchi mediante apposito processo verbale, successivamente trasmesso al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’irrogazione della sanzione. Prima dell’intervento da parte dell’ufficio, tuttavia, il contribuente può sanare l’omissione o l’irregolarità, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso“, previsto dall’art. 13, comma 1 lett. b) del citato D. L.vo n. 472/97.
In tale ipotesi sarà necessario provvedere alla spontanea presentazione dell’elenco e al contestuale versamento, con modello F24 (codice tributo 8911), della sanzione ridotta. L’ammontare di quest’ultima è stabilito in misura pari al quinto del minimo (euro 103,00) se tale adempimento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione.
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