INTRASTAT


Tutti coloro che effettuano scambi intracomunitari hanno l’obbligo della trasmissione dei modelli Intra (cessioni/acquisti); per questo che la nostra clientela ci affida l’incarico di provvedere per loro conto in qualità di soggetti delegati alla trasmissione telematica dei suddetti modelli. In tal modo il cliente non dovrà preoccuparsi di alcuna formalità burocratica aggiuntiva in quanto ogni addempimento viene da noi svolto grazie all’integrazione con il servizio INTRA WEB, applicazione messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane.

Alcuni chiarimenti sul sistema intrastat

(fonte http://www.newsmercati.it)

  • Con la direttiva 2008/8/CE, che ha determinato il luogo di tassazione delle prestazioni rese a soggetti passivi, individuandolo, di regola, con il Paese del committente, anziché con quello del prestatore di servizi, per cui l’assolvimento dell’imposta spetta al committente mediante il meccanismo del reverse charge o dell’inversione contabile, attraverso il quale gli obblighi del pagamento dell’imposta si trasferiscono a carico del committente al posto del soggetto che effettua la prestazione.
  • Con la direttiva 2008/117/CE, che postula un efficace e tempestivo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di ottimizzare il servizio e di ridurre i ritardi nello scambio delle informazioni, che in molti casi sono stati causa di frodi in ambito IVA nelle cessioni di beni all’interno della UE. Una verifica incrociata delle informazioni è tanto più efficace, quanto maggiore è la rapidità degli scambi dei dati tra le autorità interessate.

Le novità più rilevanti riguardano:

  • l’estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi di beni anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario e l’individuazione del luogo di tassazione nello Stato membro del destinatario
  • la presentazione esclusivamente in via telematica agli uffici doganali abilitati degli elenchi INTRA beni/servizi, riferiti ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010
  • le nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione degli elenchi mensile e trimestrale e l’abolizione della periodicità annuale.

FORMULARI

Sono stati rimodulati i formulari, introducendo nei frontespizi INTRA (cessioni e acquisti) le sezioni dedicate alla rilevazione dei servizi - resi o ricevuti – ed aggiungendo altri due formulari, il quater e il quinquies. Questa l’attuale situazione:

Cessioni

INTRA 1 Frontespizio. cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi
INTRA 1bis Sezione 1. Cessioni di beni, registrati nel periodo
INTRA 1ter Rettifiche alle cessioni di beni, relative a periodi precedenti
INTRA 1quater Sezione 1. Prestazione di servizi registrati nel periodo
INTRA 1quinquies Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti.

Acquisti

INTRA 2 Frontespizio. acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti
INTRA 2bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
INTRA 2ter Rettifiche acquisti di beni relative a periodi precedenti
INTRA 2quater Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA 2quinquies Rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti.

PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI

Per le prestazioni di servizi cosiddette generali, per le quali non sono previste deroghe ai criteri posti a base della territorialità, rese a soggetti passivi (business to business), il luogo della tassazione diviene quello del Paese dell’acquirente / committente del servizio, purché identificato ai fini IVA.

La disciplina in ordine alle prestazioni di servizi, riguarda, oltre alla modifica della regola generale, come accennato:

  • la conferma di alcune deroghe concernenti le prestazioni di servizi relativi ad immobili; le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, ecc; le prestazioni di trasporto passeggeri
  • l’introduzione di nuove deroghe per prestazioni rese sia a soggetti passivi che a privati di ristorazione catering e di locazione a breve termine dei mezzi di trasporto
  • la conservazione di talune deroghe per servizi resi a privati consumatori di intermediazione; di trasporti di beni; relativi a beni mobili materiali; di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi resi tramite mezzi elettronici
  • le nuove regole per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, rese a privati
  • l’ampliamento della definizione di soggetto passivo agli enti non commerciali anche in relazione ad attività istituzionali; agli enti che, pur non svolgendo attività commerciale, risultano identificati ai fini IVA, avendo realizzato acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro, per cui hanno dovuto chiedere la partita IVA
  • la regola generale in base alla quale il committente nazionale (soggetto passivo) provvede agli obblighi contabili e al pagamento dell’imposta per le prestazioni a lui rese da soggetto passivo non stabilito in Italia.

PERIODICITÀ

Per la presentazione degli elenchi in dogana sono ora previste soltanto due periodicità:

  • mensile, per le cessioni e gli acquisti di beni e servizi resi o ricevuti, qualora l’ammontare delle operazioni nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti effettuate dal soggetto passivo sia superiore a euro 50.000,00
  • trimestrale, per i restanti soggetti (il trimestre è quello solare).

E’ stata soppressa la periodicità annuale nell’ottica di rendere più tempestivi gli scambi delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, i quali nel termine non superiore a un mese possono venire in possesso dei dati sugli scambi intracomunitari.

Nuove modalità per il cambio della periodicità

Ad esempio, qualora nel trimestre di riferimento l’ammontare delle operazioni superi il limite di euro 50.000,00, la periodicità cambia, diventando immediatamente mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nell’elenco relativo al trimestre di riferimento il dichiarante deve specificare se i movimenti delle operazioni riepilogate riguardano un mese, due mesi o il trimestre, con riferimento al mese in cui la soglia è stata superata.

La periodicità rimane mensile, fino a quando nel periodo di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti la soglia di euro 50.000,00 venga superata.

In caso contrario, si può passare alla periodicità trimestrale.
Se, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio 2010 l’ammontare complessivo delle operazioni supera i 50.000,00 euro (30.000,00 a gennaio + 40.000,00 a febbraio = 70.000,00), a marzo la periodicità diventa mensile, per cui nel frontespizio dell’elenco del primo trimestre 2010 deve essere indicato che il riepilogo concerne soltanto i movimenti delle operazioni dei due mesi, gennaio e febbraio 2010.

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI

A seguito dell’intervenuta obbligatorietà della presentazione degli elenchi in via telematica nell’ambito del sistema EDI, è necessario che gli operatori utilizzino un software compatibile, che può essere proprio o fornito dall’amministrazione doganale, nel rispetto dei tracciati record predisposti, perché si deve tener conto delle variazioni apportate nei frontespizi e negli elenchi INTRA a seguito dell’introduzione delle sezioni 3 e 4, relative ai servizi resi o ricevuti.

Inoltre, importanti novità riguardano la firma digitale in applicazione del D.L.vo n. 88/2005. A partire dal 1 gennaio 2010 i certificati di firma digitale sono rilasciati soltanto a persone fisiche e, dalla medesima data, sono revocati i certificati rilasciati in precedenza alle persone giuridiche, per cui gli interessati, ove non siano iscritti, debbono aderire al Servizio EDI, indicando almeno un sottoscrittore (persona fisica).

Il certificato ha validità di tre anni e, alla scadenza, può essere rinnovato con modalità analoghe a quelle del rilascio.

Premesso che i termini di scadenza di ciascun trimestre sono: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, la presentazione degli elenchi deve avvenire entro il 19 del mese successivo a quello del trimestre considerato, cioè 19 aprile, 19 luglio, 19 ottobre e 19 gennaio, e la presentazione degli elenchi mensili deve avvenire entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento.

Se il 19 è giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo, tenendo presente che per gli uffici doganali il sabato è giorno feriale.

Delega e modalità di compilazione

Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie sono dichiarati dal soggetto obbligato, che ha però la facoltà di farsi rappresentare, rilasciando apposita delega ad altra persona mediante procura scritta con firma autenticata, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, ferma restante la propria responsabilità, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Per quanto riguarda la compilazione degli elenchi bisogna distinguere tra beni e servizi.

Beni

I dati delle operazioni intracomunitarie da inserire negli elenchi INTRA/beni sono di natura statistica e fiscale. Negli elenchi con periodicità trimestrale i dati sono solo quelli fiscali e vanno inseriti nelle colonne:

  • 1, 2, 3, 4, 5 (solo nel caso di operazioni triangolari) del modello INTRA 1bis
  • 1, 2, 3, 4, 5 (solo se il fornitore è di uno Stato non aderente all’euro), 6 (solo nel caso di operazioni triangolari) del modello INTRA 2bis.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile debbono compilare, inserendo i dati statistici e fiscali nelle colonne:

  • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del modello INTRA 1 bis
  • 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del modello INTRA 2bis.

Per quanto riguarda i modelli INTRA/beni vanno in ogni caso compilate le colonne 9, 10 e 11 del modello INTRA 1bis e le colonne 10, 11 e 12 del modello INTRA 2bis da parte dei soggetti che nell’anno considerato hanno superato l’ammontare di euro 20.000.000,00 per le spedizioni e di euro 20.000.000,00 per gli arrivi.

L’indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nei casi di operazioni riepilogate solo ai fini statistici.

Sono esclusi dalla rilevazione statistica gli scambi intracomunitari delle merci elencate nella “Tabella E” allegata al D.M. 3.8.2005.

Servizi

I dati da riportare negli elenchi INTRA/servizi hanno valenza fiscale. Vanno compilate:

  • nel modello INTRA 1quater le colonne dalla n. 1 alla n. 11, con esclusione della colonna 5
  • nel modello INTRA 2quater vanno compilate tutte le colonne, dalla n. 1 alla n. 11. La n. 5 va compilata soltanto se il fornitore appartiene ad uno Stato non aderente all’euro.

Inoltre, nella colonna 8 di entrambi i modelli INTRA 1quater e 2quater, va riportato un codice a 6 cifre, che identifica il servizio dei prodotti associati alle attività, secondo la classificazione CPA, elaborata dal Reg. (CE) n. 451/2008.

Ad esempio, i servizi connessi agli accessori per autoveicoli vanno così classificati:

C Prodotti trasformati e manufatti

29 autoveicoli
29.3 parti ed accessori per autoveicoli
29.32 altre parti ed accessori per autoveicoli
29.32.9 servizi di assemblaggio
29.32.92 servizi di assemblaggio di parti ed accessori di autoveicoli n.c.a. (non classificati altrove).

Nella colonna 9 vanno riportate le modalità di erogazione del servizio, utilizzando i codici:

  • I, se l’erogazione è istantanea
  • R, se erogata a più riprese.

Nella colonna 10 vanno indicate le modalità d’incasso, distinguendo il tipo di pagamento con i codici:

  • A = accreditato
  • B = bonifico
  • X = altro.

Nella colonna 11 va riportato il codice ISO del Paese dove è effettuato il pagamento. Per la Grecia il codice da utilizzare è GR.

RETTIFICHE

Le rettifiche agli importi di beni che vengono variati successivamente alla presentazione degli elenchi delle cessioni o degli acquisti, come gli errori o le omissioni sostanziali, vanno riportate, rispettivamente, nelle sezioni 2 dei modelli INTRA 1ter e INTRA 2ter.

Le correzioni di errori formali, come l’utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale in elenchi presentati su carta o su floppy disk, e le variazioni dei dati statistici non inclusi nei modelli ter sono comunicate per iscritto alla dogana competente.

Variazioni nei servizi, relative a periodi precedenti

Gli inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza vanno registrati nelle sezioni 3 dei modelli INTRA 1quater e 2quater (servizi resi / ricevuti registrati nel periodo), specificando nei frontespizi il periodo nel quale i servizi sono stati resi o ricevuti.

Le modifiche di movimenti dichiarati in precedenza vanno registrate nelle sezioni 4 dei modelli INTRA 1quinquies e INTRA 2quinquies, specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1 – 5) e i dati corretti, che sostituiscono quelli dichiarati in precedenza (colonne 6 – 15).

Gli annullamenti o cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza vanno registrati nelle sezioni 4 del modelli INTRA 1quinquies e INTRA 2quinquies, indicando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1 – 5), ma lasciando vuote, senza compilarle, le rimanenti colonne (6 – 15).

Vanno riepilogate nelle sezioni 1 e 2 dei rispettivi elenchi INTRA, ai soli fini statistici, le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas.

Va tenuto presente che la gestione della tardiva presentazione degli elenchi e demandata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Si avverte infine che non risulta ancora adottato da parte degli organi legislativi il formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie, ma quanto sopra brevemente delineato consente l’applicazione delle regole generali.